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Ormeggio di imbarcazioni da diporto presso la base nautica in concessione alla Sezione della L.N.I. OLBIA – V.le Isola Bianca 1

ART. 1

Base Nautica

Il socio L.N.I., prende atto che la Sezione di Olbia, in armonia con i principi di cui agli art. 2 dello Statuto e n.° 2/3 lett. f del Regolamento Nazionale della L.N.I., al fine di sostenere e promuovere la pratica da diporto e delle altre attività nautiche è concessionaria di aree a terra ed a mare del Demanio Marittimo. La Sezione organizza quindi gli ormeggi delle imbarcazioni dei soci nella propria base nautica. I soci con i loro posti di ormeggio costituiscono una struttura di particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di diffusione dello spirito e della cultura marinara; l’ormeggio deve dunque essere inteso come mezzo per il raggiungimento dei fini statutari dell’associazione ed ogni relativa disciplina è sottoposta ai previsti principi etici.

ART. 2

Osservanza del Regolamento

Ogni socio è tenuto all’osservanza delle regole stabilite dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dal regolamento interno della sezione.

ART. 3

Richiesta posto barca

Ogni socio può richiedere un solo posto barca corredando la richiesta di fotocopia del libretto di “ licenza di abilitazione alla navigazione”, a dimostrazione del titolo di proprietà. La comproprietà dell’ imbarcazione deve essere provata da una dichiarazione notarile dalla quale si evincano le diverse quote di comproprietà e la data di acquisto e/o cessione. In mancanza di quanto sopra e solo per le imbarcazioni non immatricolate, dovrà essere prodotta una autodichiarazione – autocertificazione dalla quale si possano ricavare dati costruttivi, dimensionali e proprietà.

Il socio richiedente posto barca verrà inserito in una apposita graduatoria, consultabile nell’ ufficio di segreteria, predisposta sulla base di parametri stabiliti dall’ art. 7 del presente Regolamento.

Il posto barca assegnato può accogliere solo un’imbarcazione di proprietà del socio che ne abbia fatto richiesta. Più soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l’assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi, socio ordinario, deve essere indicato come titolare e responsabile dell’osservanza delle norme del Regolamento interno; fermo restando che ogni comproprietario sarà tenuto all’osservanza delle norme del presente regolamento.

ART. 4

Registro del naviglio della L.N.I.

Gli assegnatari di posto barca sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione della propria imbarcazione poiché l’ormeggio alla base nautica è consentito unicamente alle imbarcazioni iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I. che issano il regolare guidone sociale e che siano in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione annuale e di gestione.

ART. 5

Sostituzione imbarcazione

I soci assegnatari di posto barca devono sempre informare preventivamente gli organi dirigenti della Sezione qualora intendano sostituire la propria imbarcazione, anche se con altra d’identiche dimensioni. La nuova assegnazione non può essere automatica ma subordinata alla disponibilità dell’ormeggio adeguato alle mutate dimensioni.

ART. 6

Utilizzo del posto barca

Il posto barca non è cedibile né definitivo.

Gli assegnatari del posto barca devono essere in regola con:

il tesseramento, il pagamento della quota supplementare, avere la proprietà dell’ unità da diporto, averla iscritta al Registro del Naviglio della LNI, aver stipulato l’ assicurazione obbligatoria R.C. e assicurato la stessa per il furto.

La sezione, oltre ad un contratto assicurativo R.C., ha stipulato una assicurazione aggiuntiva che garantisce dal rischio incendio le strutture a terra, i pontili e tutte le imbarcazioni dei soci ormeggiate nei pontili della sezione e nelle aree in concessione, comprese le imbarcazioni dei soci in transito.

La LNI Sezione di Olbia non è in alcun caso responsabile di eventuali danni provocati da incendi che si possono propagare non compresi nel su citato contratto..

Gli assegnatari di posto barca devono tenere all’ormeggio la propria imbarcazione nei luoghi che verranno stabiliti, in riferimento alle esigenze tecniche o di necessità, dagli organi dirigenti prendendo atto che esso potrà essere mutato in qualsiasi momento al variare di esse.

Il Socio assegnatario è obbligato allo spostamento dell’imbarcazione entro il più breve tempo possibile e, in tutti i casi, non oltre sette giorni dalla data della comunicazione.

Qualora l’assegnatario non adempia alla richiesta nei tempi previsti, si darà corso allo spostamento d’ufficio anche in sua assenza, in presenza di almeno due testimoni e previa autorizzazione richiesta al socio al momento dell’assegnazione e accettazione del posto barca; le eventuali spese saranno a carico del socio inadempiente.

ART. 7

Assegnazione posti barca

L’assegnazione del posto barca si basa sul principio della rotazione; non è un diritto ma un merito.

I posti barca assegnati ai soci, non sono cedibili ne definitivi e sono subordinati al rinnovo della Concessione Demaniale da parte dell’Autorità Portuale.

I posti barca vengono assegnati dal Consiglio Direttivo per un triennio, tenendo conto delle disponibilità delle dimensioni e della graduatoria di merito compilata annualmente tenendo conto delle disposizioni impartite dalla P.N. ( circ. n. 134 del 16 nov. 1993 e successive ) nelle quali emerge l’obbligo di valorizzare, ai fini dell’ assegnazione, la fattiva ed organica partecipazione del socio alle attività proprie della Sezione, purché svolte a titolo gratuito, finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi statutari.

Il principio adottato rende attuabile il presupposto di fare decadere dall’assegnazione del posto barca quei soci che, nel corso dell’anno, non hanno adempiuto alle attività programmate dalla sezione a vantaggio dei soci meritevoli.

I soci perdenti il diritto alla conservazione del posto barca, verranno sostituiti dai primi della graduatoria in lista d’attesa nella quale entreranno a far parte.

A tal fine il C.D. attribuirà punteggi cumulabili per verificare annualmente la partecipazione dei soci, la presenza e la condivisione dei principi e delle finalità della L.N.I.

Per l’ assegnazione del posto barca saranno titolo di preferenza, a parità di punteggio, nell’ordine: l’anzianità d’iscrizione alla sezione di Olbia, l’anzianità anagrafica e il contributo “una tantum”.

L’assegnazione del punteggio avverrà in base ai seguenti parametri:

A) Attività Istituzionali:

Presidente del Consiglio Direttivo punti 2.00

Componente del Consiglio Direttivo 1,50

Componente Collegio dei Revisori dei Conti 1,50

Componente Collegio dei Probiviri 1.50

B) Partecipazione : Presenza alle assemblee sociali punti 0,50

Delega alle assemblee sociali 0,25

Partecipazione (armatore) a manifestazioni sportive sociali 1,00

Partecipazione a corsi organizzati dalla sezione 0,50

Partecipazione a manifestazioni sportive in qualità di membro

di equipaggio su imbarcazioni con guidone L.N.I. 0.50

Utilizzo della propria imbarcazione in occasione di manifestazioni 1.00

C) Organizzative: Organizzazione di eventi sociali punti 0,50

Disponibilità del proprio bagaglio ed esperienze professionali 0,50

Attività di supporto alla sezione (nota n°1) da 0,10 a 0,50

D) Meriti: Per ogni anno di anzianità alla L.N.I sez. di Olbia 1,00

Per ogni anno di anzianità dei Soci

provenienti da altre sezioni 0,50

Contributo volontario “una tantum” anche per interventi

Di miglioramento della sezione (nota n° 2) da 0,10 a 3,00

Tutti i punti di merito previsti alla lettera A,B,C e D sono tra loro cumulabili senza alcun limite.

Il punteggio di merito previsti alla lettera D non potrà superare complessivamente il totale di punti 3 (tre).

(nota n° 1) Il punteggio verrà assegnato dal Consiglio Direttivo sulla base delle proposte di una apposita Commissione che terrà conto dell’impegno, della durata e della responsabilità dell’incarico affidato.

(nota n° 2) Il punteggio verrà assegnato dal Consiglio Direttivo

Concorrono inoltre alla formazione delle graduatoria anche i punti di demerito che verranno detratti dalla somma dei punti maturati da ciascun socio secondo i seguenti parametri:

Demeriti: Provvedimento richiamo scritto o sospensione per un periodo compreso tra 15 e 30 gg da 0.50 a 1,00

Ritardo nella consegna dei documenti dell’imbarcazione

superiore a 30gg. 1,00

Ritardo pagamento quote superiore a 30 gg 1,00

Mancata informazione in merito all’allontanamento della

Imbarcazione per un periodo superiore ai 7 gg 1,00

Per inosservanza dei regolamenti 1,00

I PUNTI MINIMI DA CONSEGUIRE NEL CORSO DELL’ANNO PER L’ INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ ASSEGNAZIONE O IL MANTENIMENTO DEL POSTO BARCA NON POTRANNO ESSERE INFERIORI A DUE DERIVANTI DAI PUNTI DICUI ALLE LETTERE A-B-C

Per avere diritto al punteggio resta inteso che il socio, per le sue prestazioni, non abbia percepito alcuna retribuzione.

L’ assegnazione del punteggio verrà fatto alla fine di ogni anno entro e non oltre il 31/1 dell’anno successivo e reso pubblico con l’esposizione in bacheca.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, il socio può presentare ricorso scritto al C.D. specificando dettagliatamente le ragioni; il C.D. entro trenta giorni dovrà fornire risposta scritta motivata.

Entro il 31/1 dell’anno successivo verrà esposta la graduatoria definitiva raggiunta dai soci che darà diritto alla conservazione o alla perdita dell’assegnazione del posto barca a vantaggio di altri soci più meritevoli.

Il socio perdente il posto barca verrà informato tramite raccomandata A.R. dell’avvenuta perdita; nella stessa verranno specificati i tempi necessari per l’ allontanamento della propria imbarcazione dall’ ormeggio; in caso di rifiuto o ritardo si procederà d’ufficio come previsto dalla’art. 6 del presente Regolamento.

In caso di decesso del socio titolare l’ assegnazione del posto barca è confermata per l’anno in corso a favore dell’erede purché anch’esso socio.

L’erede divenuto proprietario o comproprietario dell’unità da diporto con altri eredi, anch’essi soci, per ottenere l’ assegnazione del posto barca nell’anno successivo deve presentare domanda ed essere incluso nella apposita graduatoria di merito.

ART. 8

Pagamento Quote

I soci e assegnatari di posto barca sono tenuti a corrispondere nella misura, nei modi e nei termini di cui agli art. 28 n.2 e art. 6 n.°4, le quote supplementari di frequenza entro il 31 Gennaio di ogni anno. Per quei soci che allo scadere del 31 Marzo di ogni anno, non hanno provveduto al pagamento delle quote associative verrà applicata la mora in % uguale a quella stabilita annualmente dalla P.N. per le altre quote associative oltre alla detrazione dei punti di demerito previsti.Il canone di gestione del posto barca dovrà essere corrisposto secondo i seguenti termini:

  1. ASSEGNATARI ANNUALI

1) Il 50% della quota entro il 31 Gennaio; il 50% residuo entro il 30 Giugno.

2) Nel caso di inadempienza al Socio verrà applicata la seguente penale:

Successivamente verrà applicato il dettato dell’art. 8 dello Statuto ed art. 7 del Regolamento.

  1. ASSEGNATARI PROVVISORI

3) il 100% del canone relativo al periodo richiesto in soluzione anticipata. in caso di inadempienza decadrà il diritto di ormeggio.

4) nel caso di decadenza del diritto all’ormeggio e di accertato rifiuto del socio, si richiederà la rimozione forzata dell’imbarcazione con oneri e spese a carico del socio inadempiente.

Coloro che entro il 30 settembre non avranno rinnovato le quote perderanno ai sensi dell’art. 8 dello statuto la qualifica di socio e, di conseguenza, il diritto al posto barca.

ART. 9

Determinazione del canone

Il canone di gestione del posto barca è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo in ragione dei metri quadrati dell’ imbarcazione ed in funzione del bilancio preventivo approvato dall’ Assemblea dei soci; viene inoltre stabilito un canone minimo sino a 14 mq.

La superficie del posto barca è il risultato del prodotto della lunghezza per la larghezza massima della stessa

La lunghezza comprende la spiaggetta, il musone ed il motore fuori bordo.

Il Socio assegnatario del posto barca che non intende utilizzarlo per un periodo di almeno un anno deve darne comunicazione scritta al C.D. entro il 31 Gennaio dell’anno in questione e avrà così diritto, per il mancato utilizzo, dello sconto del 50% del canone.

I soci che lasceranno libero il posto barca per i mesi estivi ( Giugno, Luglio, Agosto e Settembre ), comunicandolo con congruo anticipo, avranno diritto allo sconto pari a 4 dodicesimi del canone.

ART. 10

Doveri del Socio assegnatario

Gli assegnatari di posto barca sono tenuti a sistemare gli ormeggi della propria imbarcazione con buona tecnica marinara sì da evitare danni ai beni di proprietà sociale ed altrui, ed a contrarre congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, furto, incendio e quant’altro ritenuto opportuno.

Il socio ormeggia la propria imbarcazione a suo esclusivo rischio ed è personalmente responsabile, in conseguenza all’ uso dell’ ormeggio, di tutti gli eventuali danni a persone o cose provocati anche da eventuali suoi ospiti.

La concessione del posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell’ unità da diporto da parte della struttura. Essa resta nella piena disponibilità e in affidamento del proprietario titolare dell’ assegnazione.

Resta quindi ad esclusivo e totale carico del socio proprietario dell’imbarcazione il controllo della stessa, sia quando le condizioni meteo marine sono normali, ma soprattutto quando le stesse sono sfavorevoli e la buona tecnica marinara impone un controllo più accurato e frequente degli ormeggi.

Tutti i soci armatori delle imbarcazioni ormeggiate presso la sede nautica devono altresì ottemperare ai seguenti obblighi e norme:

a . obbligo di mantenere in uno stato di conservazione decoroso la propria imbarcazione e di dotarsi di parabordi stabilendone un numero minimo per ogni lato in rapporto alla lunghezza ( fino a m. 8 n.° 2 , da ml. 8 a ml. 10 n°3, oltre ml. 10 n°4 );

b . obbligo di dotazione adeguata di cime di ormeggio e coppia di molloni parastrappo agli anelli di ormeggio; in caso di inosservanza alle norme di di cui ai punti a) e b), gli assegnatari di posto barca inadempienti saranno invitati dal responsabile e/o addetto alla base nautica al rispetto del regolamento, altrimenti si provvederà all’ installazione degli accessori mancanti e/o ritenuti inadeguati, addebitando le spese relative al socio inadempiente; in caso di mancato pagamento si applicherà quanto previsto dall’ art. 9, punti 1b e 2 del Regolamento allo Statuto.

c . sui pontili, acque del porto e su tutta l’area in concessione alla L.N.I. Sezione di Olbia è vietato :

  1. l’abbandono d’immondizie e/o di sostanze inquinanti come oli, gasolio, benzina e altro, che dovranno essere depositati all’ interno dell’ isola ecologica e negli appositi contenitori.

  2. il lavaggio di stoviglie, cuscini, vele, gommoni e altro;

  3. l’uso di tavole o simili per l’accesso a bordo, ma sono consentite regolari passerelle con ruote in gomma da issare o imbarcare quando non se ne faccia esplicito uso;

  4. dar fondo ad ancore od altri corpi che potrebbero danneggiare le strutture subacquee;

  5. l’installazione di gavitelli o corpi galleggianti salvo casi di effettiva necessità riconosciuti tali e concordati preventivamente con gli organi dirigenti della Sezione;

  6. l’uso di fonti luminose troppo intense e l’impegno prolungato di utensili elettrici per lavoro o simili, fatti salvi i lavori di piccola manutenzione e comunque senza arrecare danni e/o pregiudizi alle barche vicine;

  7. qualsiasi spreco inutile di acqua dolce erogata dagli impianti della Base nautica dove i tubi di gomma a questi collegati, dovranno essere muniti di congegno automatico di arresto;

  8. l’ingresso a qualsiasi tipo di imbarcazione e natante nello specchio acqueo adiacente la base nautica e all’interno di questa , a velocità superiore a quella di manovra (motori a minimo regime di giri);

  9. un utilizzo scorretto della sede Sociale e degli ambienti e servizi comuni ;

  10. il libero accesso ai non soci o persone non direttamente invitate o accompagnate dal socio frequentatore;

  11. la libera circolazione di animali;

  12. comportamenti ed atteggiamenti sconvenienti;

  13. l’ armatore che con la propria imbarcazione provoca danni alle strutture della base nautica e/o ad altre imbarcazioni ormeggiate all’interno della base, è obbligato a comunicare immediatamente il danno alla Segreteria e al Socio danneggiato e contestualmente presentare denuncia alla Compagnia Assicuratrice. In caso di mancato rispetto di tale obbligo verranno applicati gli articoli dello Statuto e del Regolamento.

ART. 11

Partenze e/o rientri

Gli assegnatari di posto barca devono tempestivamente informare la Direzione della base nautica il periodo di abbandono dell’ormeggio, anche se temporaneo, comunicando la data di partenza e di presunto rientro, per permettere alla Sezione della L.N.I. di disporre di tale ormeggio a propria discrezione e a totale beneficio.

ART. 12

Soci prestatori d’opera

I soci prestatori d’opera della L.N.I. Sezione di Olbia (base nautica e uffici di segreteria ), sono a disposizione dei soci per l’assistenza all’ormeggio, per informazioni di carattere organizzativo e/o amministrativo. Tali soci rispondono del loro operato solo ed esclusivamente al Presidente o al suo delegato.

ART. 13

Doveri statutari

Ogni socio assegnatario di posto barca riterrà proprio dovere, per consentire il miglior raggiungimento delle indicate finalità statutarie, di prendere parte con la propria imbarcazione o ponendo la stessa a disposizione nelle manifestazioni sportive, turistiche e sociali ricreative, compatibilmente ai propri impegni personali.

ART. 14

Rispetto delle leggi

Tutti i Soci assegnatari di posto barca, nel rispetto dei principi etici che governano l’attività della Lega Navale Italiana, devono assicurare sotto la propria personale responsabilità, che l’imbarcazione sia tenuta in regola con tutte le norme, anche fiscali, che disciplinano la nautica da diporto.

ART. 15

Procedimenti disciplinari

Tutti gli eventuali procedimenti disciplinari che verranno attivati in questa Sezione faranno riferimento e seguiranno il dettato dello Statuto Nazionale e Regolamento vigenti.

B) CUCINA E SPAZI CONNESSI

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l’ uso dei locali cucina e bar, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi ad esso relative e degli spazi adibiti alla consumazione dei pasti e delle bevande.

Tutti i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sopra descritti costituiscono parte integrante del patrimonio della Sezione di Olbia della Lega Navale Italiana.

ART. 2

Uso della cucina

La cucina e quanto ricade nell’ ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all’ effettuazione di attività conviviali, da parte dei soci frequentatori, che abbiano carattere:

  1. Sociale – Istituzionale

  2. Motivato da attività sportive ( regate, gare di pesca e simili )

  3. Motivato da altre iniziative, quali mostre, conferenze e simili.

Inoltre la cucina e gli spazi connessi possono essere utilizzati da gruppi di soci che intendano effettuare, purché nell’ ambito di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Navale Italiana, attività conviviali che dovranno, comunque, essere aperte a tutti i soci della Sezione.

L’autorizzazione all’uso della cucina, sempre richiesto al Presidente o ad in suo delegato, è subordinato all’impegno del socio richiedente di effettuare le dovute pulizie ed al rimborso delle spese relative ai consumi , quantificato dal Consiglio Direttivo.

L’ utilizzo della cucina, dei relativi saloni e verande, riportati nei punti 1-2-3 del presente art. hanno priorità su qualsiasi altra richiesta da parte dei soci.

ART. 3

Doveri dei soci che utilizzano la cucina e gli spazi connessi

I soci che otterranno la disponibilità all’ utilizzo della cucina dovranno ottemperare a quanto segue:

  1. Utilizzare la cucina esclusivamente per le finalità per le quali è stata data l’ autorizzazione;

  2. Effettuare la registrazione degli eventuali ospiti nell’ apposito Registro, come stabilito dal regolamento LNI;

  3. Eseguire l’ accurata pulizia ed il riassetto dei locali e delle attrezzature utilizzate entro le ore 8,00 antimeridiane nel caso di svolgimento di cene, entro le ore 17,00 nel caso di pranzi;

  4. Risarcire eventuali danni provocati dagli utilizzatori alle strutture, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature.

ART. 4

Spazi da utilizzare per la consumazione dei pasti

Allo scopo di minimizzare l’ interferenza delle attività svolte nella cucina e negli spazi connessi con la normale attività della Sezione, si prevede che la consumazione dei pasti debba avvenire esclusivamente nei seguenti spazi:

  1. Ambienti esterni: di norma, da sotto il gazebo posto di fronte alla cucina fino al confine ovest della sede, in modo da lasciare liberi e a disposizione degli altri soci gli altri tre gazebo a nord e la veranda di ingresso;

  2. Ambienti interni: nel salone ad ovest della cucina, in modo da lasciare libero e a disposizione degli altri soci il salone bar.

ART. 5

Fruizione del servizio bar

L’ uso del bar è strettamente ed esclusivamente riservato ai soci. Qualora, occasionalmente, vi sia la presenza di ospiti dei soci, “ preventivamente autorizzati dal Presidente o da un suo delegato”il responsabile del bar segnerà il nome del socio e dei suoi occasionali accompagnatori in un apposito registro.

L’ orario di apertura e chiusura è stabilito e concordato dal C.D. con il responsabile del servizio.

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